1. L'autista soccorritore è l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'articolo 9, svolge attività di:
a) conduzione dei mezzi di soccorso sanitario provvisti di segnalatori di allarme acustico e luminosi a luci lampeggianti blu, nonché salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei mezzi medesimi;
b) manutenzione dell'efficienza e della sicurezza del veicolo di soccorso affidatogli;
c) collaborazione nell'intervento del soccorso sanitario nelle varie fasi del suo svolgimento con particolare riguardo alla messa in sicurezza del luogo dell'evento.
2. Decorso un anno dalla data di svolgimento dei primi esami finali espletati ai sensi dell'articolo 9, le attività di cui alle lettere b) e c) del comma 1 possono essere svolte solo da autisti soccorritori abilitati ai sensi della presente legge.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle richieste presentate ai sensi del comma 2, autorizzano la effettuazione dei corsi di formazione professionale di autista soccorritore le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti pubblici preposti alla formazione professionale, le associazioni professionali degli operatori dell'emergenza e del trasporto sanitario, le associazioni, le cooperative e le aziende
a) presenza all'interno dell'ente o dell'associazione di un servizio per la formazione e l'aggiornamento del personale o previsione nello statuto dello svolgimento di attività formativa;
b) disponibilità a qualsiasi titolo di strutture logistiche e tecnologie necessarie all'espletamento del corso;
c) individuazione e disponibilità di tutti i docenti necessari all'espletamento del corso;
d) individuazione del responsabile del corso;
e) individuazione dell'ente pubblico o privato disponibile ad ospitare il tirocinio.
2. I soggetti richiedenti di cui al comma 1 presentano la richiesta di autorizzazione alla regione o alla provincia autonoma competente, allegando un'autocertificazione in cui dichiarano il possesso dei requisiti di cui al comma 1.
1. L'autista soccorritore presta la propria attività sul territorio nazionale, in regime di dipendenza o di volontariato presso aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, associazioni di volontariato, cooperative ed enti pubblici o privati, che svolgono servizi di soccorso e trasporto sanitario anche al di fuori delle situazioni di emergenza.
1. Le attività svolte dall'autista soccorritore sono rivolte alla logistica dell'intervento di emergenza, secondo i piani e le direttive della centrale operativa 118 di
1. Per l'accesso ai corsi di formazione professionale di autista soccorritore di cui all'articolo 2 è richiesto il diploma di istruzione secondaria di primo grado, il possesso della patente di guida e l'età anagrafica di cui all'articolo 115, comma 1, lettera e), del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Gli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono l'attività di autista di ambulanza o autista soccorritore o autista di ambulanza coordinatore, con all'attivo almeno 1.500 ore di servizio, sono esonerati dalla frequenza dei corsi di formazione e sono sottoposti all'esame finale previsto dall'articolo 9.
3. Quanto disposto al comma 2 non si applica agli operatori che espletano le attività di cui al medesimo comma come funzioni ausiliarie rispetto al ruolo e alla qualifica di appartenenza.
1. I corsi di formazione professionale di autista soccorritore di cui all'articolo 2 prevedono due moduli didattici obbligatori:
a) un modulo di base;
b) un modulo professionale.
2. I corsi di formazione professionale di autista soccorritore di cui all'articolo 2 hanno durata di 1.000 ore annue così ripartite:
a) modulo di base: 150 ore di teoria; 150 ore di esercitazioni; 150 ore di tirocinio;
b) modulo professionale: 250 ore di teoria; 150 ore di esercitazioni; 150 ore di tirocinio.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione a specifiche tipologie di impiego dell'autista soccorritore, possono prevedere ulteriori moduli didattici, riferiti a temi specifici, per trasmettere particolari competenze e per integrare l'autista soccorritore in particolari strutture organizzative locali. Tali moduli tematici aggiuntivi non possono superare il tetto massimo di 300 ore, delle quali non più di 100 ore sono riservate ad insegnamenti teorici.
4. Il passaggio dal modulo di base a quello professionale è condizionato all'acquisizione di una valutazione positiva dell'apprendimento e delle abilità pratiche acquisite dall'allievo da parte dei docenti del modulo di base.
1. I moduli didattici di cui al comma 1 dell'articolo 6 sono articolati nelle seguenti aree disciplinari:
a) area socio-culturale, istituzionale e legislativa;
b) area igienico-sanitaria;
c) area tecnico-operativa.
2. Le materie di insegnamento sono individuate nell'allegato C annesso alla presente legge.
3. Per le aree socio-culturale, istituzionale e legislativa e igienico-sanitaria la docenza è affidata a personale qualificato, in possesso di diploma di laurea o di
1. Le attività di tirocinio sono svolte, sotto la guida di un autista soccorritore, secondo le modalità di cui all'articolo 6, presso le strutture ed i servizi preposti all'emergenza sanitaria territoriale. Al termine del tirocinio è predisposta, per ogni allievo, una scheda riassuntiva che documenta le attività svolte e attesta le capacità dimostrate durante lo svolgimento del tirocinio stesso.
1. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 5, la frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 2 è obbligatoria e non sono ammessi alle prove di valutazione finale gli allievi che hanno superato il tetto massimo di assenze giustificate indicato dalla regione o dalla provincia autonoma competente, che comunque non deve superare il 10 per cento delle ore complessive.
2. Se le assenze al corso di formazione superano il 10 per cento delle ore complessive, il corso si considera interrotto e l'eventuale ripresa della frequenza in un corso successivo avviene secondo modalità stabilite dalla struttura didattica, sentita la commissione d'esame.
3. Al termine del corso di formazione gli allievi sono sottoposti ad una prova scritta, teorica e pratica, da parte di un'apposita commissione nominata dalla regione o dalla provincia autonoma, composta da tre membri, di cui uno nominato dall'assessorato regionale o provinciale competente in materia di sanità, uno dal